L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti deve essere suffragato da un accertamento di fatto che abbia riguardo all’acquisizione di una condizione di indipendenza economica, all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto.
L’accertamento della non autosufficienza economica dei figli maggiorenni, condizione per la cessazione dell’obbligo di mantenimento, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e deve essere ancorato a criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari. Il permanere dell’obbligo si giustifica, infatti, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., sez. 1 n. 18076 del 20.8.2014).