L’accertamento in fatto che la dazione di denaro da parte di un convivente all’altro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata a divenire comune giustifica, ai sensidell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva di uno solo di essi (conformemente a quanto già statuito da questa Corte con riferimento alla disciplina della comunione legale dei coniugi per l’ipotesi di realizzazione di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma con l’impiego di denaro di entrambi: Cass. 27412/2018; Cass. 20508/2010; Cass. 7060/2004; Cass. 8585/1999; Cass. 407671998). Spetta al ricevente le somme l’onere di provare che il pagamento è avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria. Pertanto, l’ex convivente che ha contribuito a costruire la casa familiare di proprietà dell’altro convivente ha diritto alla restituzione delle somme impiegate.
Cass. civ. Sez. II, 3 ottobre 2019, n. 24721