Nella determinazione della misura dell’assegno di mantenimento in sede di separazione può essere attribuito rilievo alla breve durata del matrimonio.
La funzione dell’assegno che non è più quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Per la determinazione dell’assegno di mantenimento sono dunque applicabili gli stessi criteri stabiliti dalle Sezioni Unite in tema di assegno di assegno di divorzio.
Cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 07-05-2019) 19-06-2019, n. 16405.