Rifiuto di sottoporsi al test di paternità
Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi all’esame genetico costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Cfr. Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2019, n. 16128